Esame di Stato A.S. 2024-2025 - CANDIDATI ESTERNI - Termini e modalità di Presentazione delle Domande di Partecipazione

La presente nota disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025.Secondo quanto previsto dall’art. 14, co. 3, del d.lgs. 62/2017, e dal d.m. 12 novembre 2024, n. 226, in corso di registrazione presso gli organi di controllo e che a ogni buon fine si allega, costituisce requisito di ammissione all’esame anche lo svolgimento dei PCTO e/o di attività assimilabili ai PCTO.
Candidati esterni
(presentazione domande: 26 novembre 2024 – 30 dicembre 2024)
L’articolo 14 del d. lgs. n. 62 del 2017 prevede che siano ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati esterni coloro che:
  1. compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;
  2. siano in possessodel diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno paria quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;
  3. siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 15 del d. lgs. n. 226 del 2005;
  4. abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2025.
Si precisa che gli studenti delle classi antecedenti l’ultima, che soddisfino i requisiti di cui alle lettere a) o b) del presente paragrafo e intendano partecipare all’esame di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo 2025.Ai sensi dell’art. 14, comma 3, del d. lgs. 62/2017, e dell’art. 5 del d.m. 12 novembre 2024, n. 226, l’ammissione all’esame di Stato dei candidati esterni è subordinata allo svolgimento dei PCTO oppure di attività assimilabili ai PCTO, come definite dall’art. 2 del medesimo d.m. 
Per la validità del percorso del candidato, le citate attività complessivamente svolte dal medesimo devono corrispondere ad almeno tre quarti del monte ore previsto dal percorso di studi per il quale il candidato esterno intende sostenere l’esame di Stato. Ai sensi dell’art. 6 del citato d.m. 226/2024 i candidati esterni, in fase di presentazione della domanda di ammissione all’esame di Stato all’Ufficio scolastico regionale competente, dichiarano e documentano lo svolgimento, in precedenti anni scolastici conclusi positivamente, di PCTO e di attività assimilabili ai PCTO.I PCTO svolti negli anni scolastici precedenti sono documentati allegando:
  • il Patto formativo individuale sottoscritto dalla studentessa e dallo studente e da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, che fornisce ampia e dettagliata informazione sul progetto e sulle sue finalità educative e formative, oltre che sulle competenze attese e gli obblighi che derivano dall’attività in contesto lavorativo;
  • l’attestazione delle competenze raggiunte rilasciata dall’istituzione scolastica precedentemente frequentata, riportante il numero di ore di attività di PCTO svolte; 
  • eventuale altra documentazione messa a disposizione dalla suddetta istituzione scolastica.
Le attività assimilabili ai PCTO devono risultare, se di lavoro dipendente, da una dichiarazione del datore di lavoro corredata da idonea documentazione. Nel caso di attività assimilabili non riconducibili al lavoro dipendente, la dichiarazione e l’idonea documentazione sono predisposte dal responsabile della struttura ospitante. Ai sensi dell’art. 6, co. 4, del citato d.m. 226/2024, dalle suddette dichiarazioni e documentazioni devono emergere la tipologia dell’attività effettuata, l’arco temporale di svolgimento con specificazione della durata dell’esperienza, gli estremi, la denominazione e la natura giuridica del soggetto ospitante, le specifiche funzioni svolte dal candidato e le competenze acquisite con esplicita dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. 445/2000, del pieno rispetto della normativa contributiva, assicurativa e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro a favore del candidato interessato. In caso di svolgimento di attività di lavoro autonomo o libero-professionale, dalla dichiarazione deve risultare la qualifica con la quale è stata svolta l’attività. 
  1. Articolo 2 del d.m. 226/2024 (Attività assimilabili ai PCTO).
    1. Sono attività assimilabili ai PCTO le esperienze lavorative nella forma di lavoro dipendente o autonomo e le attività di apprendimento svolte in un contesto lavorativo formale e non formale, al fine di acquisire competenze trasversali o tecnico professionali sotto la responsabilità e guida di un tutor, di un datore di lavoro o di un responsabile della struttura ospitante, anche sotto forma di volontariato, stage aziendale, tirocinio e apprendistato.
    2. Le attività di cui al comma 1, svolte anche all’estero, devono essere non meramente esecutive ed essere finalizzate all’acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali.
    3.
    Le attività di cui al comma 1 non sono in alcun modo riferibili ai candidati interni che hanno frequentato regolarmente il proprio percorso di studio, nonché a tutti coloro che, a seguito di esami di idoneità, siano stati già ammessi alla frequenza del penultimo o ultimo anno di corso.
Per le attività assimilabili svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa l’autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prodotta ai sensi del d.P.R. 445/2000.È possibile integrare la dichiarazione presentata all’atto della domanda di ammissione con le esperienze svolte nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e il 30 marzo 2025, presentando, entro e non oltre il 20 aprile 2025, direttamente all’istituzione scolastica cui i candidati esterni sono stati assegnati, la documentazione relativa alle attività svolte.
Fermo restando quanto disposto dall’articolo 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, l’ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all’ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno. Sostengono altresì l’esame preliminare sulle discipline previste dal piano di studi dell’ultimo anno i candidati in possesso di idoneità o di promozione all’ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l’ammissione all’esame.
L’esame preliminare è volto ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di studi, la preparazione dei candidati sulle discipline dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno.

Il superamento dell’esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell’esame di Stato, vale come idoneità all’ultima classe. L’esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell’istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi del previgente ordinamento, sono tenuti a sostenere l’esame preliminare sulle discipline del piano di studi del vigente ordinamento relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno del vigente ordinamento. Tali candidati esterni sostengono comunque l’esame preliminare anche sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento alle classi precedenti l’ultima.

2.A Modalità presentazione delle domande di partecipazione all'esame

I candidati esterni presentano domanda di ammissione all’esame di Stato, entro il temine indicato nell’allegato 1 alla presente nota, all’Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, attraverso la procedura informatizzata, disponibile nell’area dedicata al servizio, predisposta nel portale del Ministero dell’istruzione e del merito corredandola, ove richiesto, delle apposite dichiarazioni sostitutive.

L’accesso alla predetta procedura informatizzata e l’abilitazione al servizio avviene, a partire dal 26 novembre 2024, tramite utenza SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) - CIE (Carta di identità elettronica) - eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). 

https://www.istruzione.it/domande_candidati_esterni/

2.B Pagamento della tassa per esami e del contributo

Il pagamento della tassa per esami è effettuato dai candidati esterni al momento della presentazione della domanda di partecipazione all’esame di Stato, attraverso il sistema Pago in rete, ovvero attraverso bollettino postale nei casi di impossibilità di accesso alla procedura informatizzata.

In calce la normativa.

Allegati

Nota Esame di stato - Candidati interni ed esterni: termini e modalità presentazione delle domande

Criteri per riconoscimento dei PCTO e delle attivita assimilabili ai fini dell’ammissione agli Esami